Credito di imposta sugli arredi ufficio: proroga fino al 30 novembre 2023
Puoi ancora approfittare del credito di imposta al 10% sull’acquisto di arredo ufficio fino al 30 novembre 2023 (scadenza entro la quale è possibile portare a termine sia gli investimenti in beni strumentali tradizionali sia quelli 4.0, prenotati nel 2022). E questo lo ha ribadito l’art. 12 del D.L. n. 198/2022, Decreto Milleproroghe, post conversione in Legge n. 14/2023.
Ecco una tabella riassuntiva.
Credito d’imposta beni strumentali
Investimenti ordinari materiali e immateriali diversi da quelli indicati negli Allegati A e B della Legge n.232/2016, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” .
Aggiornamenti 2023
Il credito d’imposta spetta per gli investimenti effettuati non oltre il 31 dicembre 2022 ovvero fino al 30 novembre 2023 (non più 30 giugno 2023, a condizione che al 31 dicembre 2022 l’ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione).
Beni strumentali 4.0
Psr conoscere quali sono i beni strumentali, scarica l’allegato.
Aggiornamenti 2023
Proroga al 30 novembre 2023 del termine lungo con aliquote agevolative rafforzate per gli investimenti in beni strumentali tecnologicamente avanzati, cioè funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”, “prenotati” entro il 31 dicembre 2022, ossia, per i quali, a quella data, l’ordine risulta accettato dal venditore ed è stato pagato un acconto per almeno il 20% del costo di acquisizione.
Rispettando tale scadenza, il credito d’imposta spetterà con le percentuali più vantaggiose fissate per il 2022:
- 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 20% per la quota superiore a 2,5 milioni e fino a 10 milioni;
- 10% per la quota eccedente i 10 milioni e fino al limite massimo di 20 milioni (tali percentuali, per gli anni 2023-2025 scendono, rispettivamente, al 20, al 10 e al 5%).
È necessario ricodare che per questa tipologia di beni, serve la perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli Allegati A e B annessi alla Legge 11 dicembre 2016, n.232, e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Hai intenzione di rinnovare l’arredo del tuo ufficio o hai necessità di arredare un nuovo ambiente di lavoro? Sancilio è a tua disposizione con i suoi consulenti e tecnici che possano aiutarti non solo nella progettazione e nella fornitura, ma anche nella scelta delle innovazioni digitali più adeguate al tuo business.
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FAQ per il credito d’imposta
A seconda del momento in cui è stato effettuato l’investimento, si possono avere situazioni in cui i regimi delle due Legge di Bilancio 2020 e 2022 si possono sovrapporre.
Facciamo due esempi.
La Società A S.r.l. ha acquistato, il 27 settembre 2021, un banco di lavoro conforme agli standard “industria 4.0”, per un valore di 34.000 € + IVA.
Trattandosi di un bene strumentale materiale 4.0, nel 2021 era previsto un credito d’imposta del 50%. Dunque:
34.000 € x 50% = 17.000 €.
Il credito spettante, pari a 5.666 €, è stato utilizzato nel 2021 (esercizio di interconnessione del bene) in compensazione F24 (17.000 € / 3 = 5.666 €).
Il credito sui beni 4.0 sarà suddiviso in 5.666 € per ogni anno (2021, 2022, 2023).
La Società B S.r.l. ha acquistato, il 15 luglio 2021, un software non conforme agli standard “industria 4.0” per un valore di 9.000 € + IVA.
Trattandosi di bene strumentale immateriale non 4.0, in base alla Legge di bilancio 2021, spetta un credito d’imposta del 10% (9.000 € x 10% = 900 €). In data 18 gennaio 2022 il credito spettante di 900 € è stato utilizzato integralmente in compensazione F24 (società con ricavi inferiori ai 5 milioni di euro).
È utilizzabile in compensazione su modello F24 (art. 17 del D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241), ma l’uso passa a tre quote annuali di pari importo a decorrere:
- dall’anno di entrata in funzione dei beni per il credito relativo ai beni strumentali nuovi;
- dall’anno in cui è intervenuta l’interconnessione dei beni per il credito relativo ai beni “Industria 4.0”.
I soggetti con ricavi o compensi di ammontare inferiore ad 5milioni di euro che effettuano investimenti agevolabili nel periodo che va dal 16.11.2020 al 31.12.2021 possono utilizzare in compensazione il credito d’imposta in un’unica soluzione (comma 1054).
L’art. 20 del Decreto Sostegni Bis n. 73/2021, con il comma 1059-bis all’art. 1 della Legge di Bilancio 2021, ha previsto che:
- per gli investimenti in beni strumentali materiali non 4.0 (ovvero diversi da quelli indicati nell’allegato A annesso alla Legge 11 dicembre 2016 n. 232);
- effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021.
Il credito d’imposta per i beni strumentali nuovi possa essere utilizzato in compensazione in un’unica quota annuale (in luogo delle ordinarie tre quote annuali di pari importo) indipendentemente dal volume dei ricavi o compensi realizzati dal soggetto.
L’utilizzo del credito d’imposta in un’unica soluzione resta precluso per le seguenti tipologie di investimenti:
- beni materiali e immateriali ordinari effettuati dal 1° gennaio 2022;
- beni immateriali ordinari effettuati da soggetti con ricavi o compensi non inferiori a 5milioni di euro;
- beni materiali e immateriali 4.0, indipendentemente dal momento di effettuazione e dal volume di ricavi dell’impresa beneficiaria.
La fruizione del credito è tendenzialmente libera in quanto non soggetta ai limiti di utilizzo generali dei crediti fiscali quali:
- il limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 700.000 €;
- il limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta indicati nel quadro RU del modello dichiarativo, pari a 250.000 €;
- il divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in costanza di debiti iscritti a ruolo per importi superiori a complessivi 1.500 €.
Il Ddl di conversione del decreto Sostegni ter n. 4/2022, con l’art. 10 ha previsto una maggiorazione dei costi agevolabili, con riferimento a queste tipologie di investimento, in particolare, il credito di imposta per gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, nel periodo 2023-2025, spetta nella misura del 5% (aliquota già vigente) e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50milioni di euro (in luogo dei vigenti 20milioni di euro), per la quota superiore a 10milioni di euro degli investimenti, inclusi nel PNRR, che siano diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica.
Puoi ancora approfittare del credito di imposta al 10% sull’acquisto di arredo ufficio fino al 30 novembre 2023 (scadenza entro la quale è possibile portare a termine sia gli investimenti in beni strumentali tradizionali sia quelli 4.0, prenotati nel 2022). E questo lo ha ribadito l’art. 12 del D.L. n. 198/2022, Decreto Milleproroghe, post conversione in Legge n. 14/2023.
Ecco una tabella riassuntiva.
Credito d’imposta beni strumentali
Investimenti ordinari materiali e immateriali diversi da quelli indicati negli Allegati A e B della Legge n.232/2016, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” .
Aggiornamenti 2023
Il credito d’imposta spetta per gli investimenti effettuati non oltre il 31 dicembre 2022 ovvero fino al 30 novembre 2023 (non più 30 giugno 2023, a condizione che al 31 dicembre 2022 l’ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione).
Beni strumentali 4.0
Psr conoscere quali sono i beni strumentali, scarica l’allegato.
Aggiornamenti 2023
Proroga al 30 novembre 2023 del termine lungo con aliquote agevolative rafforzate per gli investimenti in beni strumentali tecnologicamente avanzati, cioè funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”, “prenotati” entro il 31 dicembre 2022, ossia, per i quali, a quella data, l’ordine risulta accettato dal venditore ed è stato pagato un acconto per almeno il 20% del costo di acquisizione.
Rispettando tale scadenza, il credito d’imposta spetterà con le percentuali più vantaggiose fissate per il 2022:
- 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 20% per la quota superiore a 2,5 milioni e fino a 10 milioni;
- 10% per la quota eccedente i 10 milioni e fino al limite massimo di 20 milioni (tali percentuali, per gli anni 2023-2025 scendono, rispettivamente, al 20, al 10 e al 5%).
È necessario ricodare che per questa tipologia di beni, serve la perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli Allegati A e B annessi alla Legge 11 dicembre 2016, n.232, e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Hai intenzione di rinnovare l’arredo del tuo ufficio o hai necessità di arredare un nuovo ambiente di lavoro? Sancilio è a tua disposizione con i suoi consulenti e tecnici che possano aiutarti non solo nella progettazione e nella fornitura, ma anche nella scelta delle innovazioni digitali più adeguate al tuo business.
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FAQ per il credito d’imposta
A seconda del momento in cui è stato effettuato l’investimento, si possono avere situazioni in cui i regimi delle due Legge di Bilancio 2020 e 2022 si possono sovrapporre.
Facciamo due esempi.
La Società A S.r.l. ha acquistato, il 27 settembre 2021, un banco di lavoro conforme agli standard “industria 4.0”, per un valore di 34.000 € + IVA.
Trattandosi di un bene strumentale materiale 4.0, nel 2021 era previsto un credito d’imposta del 50%. Dunque:
34.000 € x 50% = 17.000 €.
Il credito spettante, pari a 5.666 €, è stato utilizzato nel 2021 (esercizio di interconnessione del bene) in compensazione F24 (17.000 € / 3 = 5.666 €).
Il credito sui beni 4.0 sarà suddiviso in 5.666 € per ogni anno (2021, 2022, 2023).
La Società B S.r.l. ha acquistato, il 15 luglio 2021, un software non conforme agli standard “industria 4.0” per un valore di 9.000 € + IVA.
Trattandosi di bene strumentale immateriale non 4.0, in base alla Legge di bilancio 2021, spetta un credito d’imposta del 10% (9.000 € x 10% = 900 €). In data 18 gennaio 2022 il credito spettante di 900 € è stato utilizzato integralmente in compensazione F24 (società con ricavi inferiori ai 5 milioni di euro).
È utilizzabile in compensazione su modello F24 (art. 17 del D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241), ma l’uso passa a tre quote annuali di pari importo a decorrere:
- dall’anno di entrata in funzione dei beni per il credito relativo ai beni strumentali nuovi;
- dall’anno in cui è intervenuta l’interconnessione dei beni per il credito relativo ai beni “Industria 4.0”.
I soggetti con ricavi o compensi di ammontare inferiore ad 5milioni di euro che effettuano investimenti agevolabili nel periodo che va dal 16.11.2020 al 31.12.2021 possono utilizzare in compensazione il credito d’imposta in un’unica soluzione (comma 1054).
L’art. 20 del Decreto Sostegni Bis n. 73/2021, con il comma 1059-bis all’art. 1 della Legge di Bilancio 2021, ha previsto che:
- per gli investimenti in beni strumentali materiali non 4.0 (ovvero diversi da quelli indicati nell’allegato A annesso alla Legge 11 dicembre 2016 n. 232);
- effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021.
Il credito d’imposta per i beni strumentali nuovi possa essere utilizzato in compensazione in un’unica quota annuale (in luogo delle ordinarie tre quote annuali di pari importo) indipendentemente dal volume dei ricavi o compensi realizzati dal soggetto.
L’utilizzo del credito d’imposta in un’unica soluzione resta precluso per le seguenti tipologie di investimenti:
- beni materiali e immateriali ordinari effettuati dal 1° gennaio 2022;
- beni immateriali ordinari effettuati da soggetti con ricavi o compensi non inferiori a 5milioni di euro;
- beni materiali e immateriali 4.0, indipendentemente dal momento di effettuazione e dal volume di ricavi dell’impresa beneficiaria.
La fruizione del credito è tendenzialmente libera in quanto non soggetta ai limiti di utilizzo generali dei crediti fiscali quali:
- il limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 700.000 €;
- il limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta indicati nel quadro RU del modello dichiarativo, pari a 250.000 €;
- il divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in costanza di debiti iscritti a ruolo per importi superiori a complessivi 1.500 €.
Il Ddl di conversione del decreto Sostegni ter n. 4/2022, con l’art. 10 ha previsto una maggiorazione dei costi agevolabili, con riferimento a queste tipologie di investimento, in particolare, il credito di imposta per gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, nel periodo 2023-2025, spetta nella misura del 5% (aliquota già vigente) e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50milioni di euro (in luogo dei vigenti 20milioni di euro), per la quota superiore a 10milioni di euro degli investimenti, inclusi nel PNRR, che siano diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica.
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